Bando Parco Agrisolare 2022: risorse a disposizione euro 1,5 miliardi

Il Bando Parco Agrisolare 2022 è una misura inserita nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente “Economia circolare e agricoltura sostenibile” del PNRR, ed è finalizzata a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l’installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare.

Le risorse totali messe a disposizione sono 1,5 miliardi di euro:

  • 1.200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria;
  • 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
  • 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;

Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Qualora tali risorse non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire il fabbisogno di progetti da realizzare nelle altre Regioni italiane, previa apposita comunicazione del Ministero al Soggetto attuatore. 

Secondo il Bando Parco Agrisolare è prevista un’intensità del contributo per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria e in quelle attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, pari a:

  • al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare nelle Regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
  • al 40% delle spese ammissibili, per le altre Regioni.

Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria, l’intensità del contributo può essere maggiorata di 20 punti percentuali nel caso in cui:

  • il Soggetto Beneficiario si configuri come giovane agricoltore (si definisce giovane agricoltore una persona di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della Proposta, che possieda adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda) o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto (data di presentazione della Proposta), così come risultante dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese;
  • l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;

Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, indipendentemente dalla Regione di appartenenza, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.

L’intensità del contributo per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese (quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese (quelle che occupano meno di 250 persone, realizzano un fatturato annuo
    non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro);
  • 15 punti percentuali, per investimenti effettuati nelle zone assistite (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) che soddisfano determinate condizioni.

Ecco cosa troverai in questo articolo

Bando Parco Agrisolare - soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari, previsti dal Bando Agrisolare sono:

  • gli imprenditori agricoli (è colui che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) in forma individuale o societaria;
  • le imprese agroindustriali (è l’azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli alla data di presentazione della Proposta, è in possesso di un determinato codice ATECO);
  • cooperative agricole (anche sotto forma di consorzio, che svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese).

Non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all’anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00.

I Soggetti Beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della Proposta, dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • non essere soggetti a sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi;
  • non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
  • essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;
  • non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mipaaf;
  • non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Mipaaf, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, come definito dal Regolamento GBER.

Ai fini dell’accesso al contributo, il Soggetto Beneficiario, individuato sulla base di quanto illustrato sopra:

  • realizza gli interventi previsti sostenendone le spese;
  • ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
  • risulta titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico ed è firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

Bando Parco Agrisolare - interventi ammissibili

Secondo il Bando Parco Agrisolare prevede che l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25; il suddetto valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema Gaudì di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione.

In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.

Si segnala che possono essere ammessi ai contributi previsti dal Bando “Parco Agrisolare” esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo). 

Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.

I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della Proposta e si considerano conclusi quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • tutti i componenti principali (moduli e inverter) e secondari risultano installati e collegati;
  • l’impianto è entrato in esercizio, ovvero è collegato con il sistema elettrico nazionale.

Si specifica che ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell’azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dello specifico sito/unità locale.

L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla
data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale.

È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento. La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

Come previsto dal Bando Agrisolare, per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria e per le aziende operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell’intervento da realizzare) e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.

Bando Parco Agrisolare - spese ammissibili

Il contributo, previsto dal Bando Parco Agrisolare, è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all’attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti), finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.

La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore ad € 750.000,00.

Sono ammesse al contributo le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a € 1500/kWp.

Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva comunque non superiore ad € 1.000.000,00.

Il Soggetto Beneficiario, nell’ambito della presentazione della Proposta per il Bando Parco Agrisolare, è tenuto a elaborare una stima delle spese a preventivo, coerentemente con le caratteristiche del progetto presentato.

Non sono ammissibili i costi relativi all’investimento sostenuti per:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • spese effettuate o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
  • pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.
Spese ammissibili Impianto fotovoltaico

Sono ammesse al contributo, le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a € 1500/kWp.

Si specifica che ogni Proposta deve essere riferita esclusivamente al progetto di un unico impianto fotovoltaico che rispetti i requisiti previsti e agli eventuali interventi complementari annessi. Si rammenta che sono ammessi al contributo solo impianti di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi o comunque non già impiegati in altri impianti.

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

  • acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare, ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto;
  • approntamento cantiere e direzione lavori;
  • fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;
  • spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica; tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, gli eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete eventualmente necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali, se previsti dalla norma, altri oneri necessari. 

Spese ammissibili Sistema di Accumulo

In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo, per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000,00. 

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

  • acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
  • acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo, intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo. A tale riguardo si precisa che, nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo, non sono ammessi i costi derivanti dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);
  • acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.

I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

Spese ammissibili Dispositivi di ricarica

Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, una spesa complessiva fino ad un limite
massimo ammissibile pari a:

  • € 1.500,00 per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
  • € 4.000,00 per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
  • € 250,00/kW, e fino a un massimo di € 15.000,00 per l’installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW. Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.

Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.

I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione e conformi alla normativa tecnica di settore.

Bando Parco Agrisolare - requisiti interventi complementari e spese ammissibili

Il Bando Parco Agrisolare, congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, da la possibilità di realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale lo stesso è installato.

Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti come “complementari”, dovranno essere avviati in data successiva all’invio della Proposta.

Gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dal Bando Parco Agrisolare consistono:

rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: è ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, purché appartenenti allo stesso fabbricato; in ogni caso, l’opera di bonifica dovrà prevedere la completa rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, dell’eternit) presente in copertura. Tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro. Si specifica che non può essere ammesso al contributo l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una superficie qualsiasi in cui risulti presente eternit o amianto. 

Possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa, riguardanti la rimozione e smaltimento dell’amianto/etrnit dai tetti:

  • interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata);
  • decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi (ove necessario);
  • eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura;
  • fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
  • oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori).

Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): per entrambi gli interventi di riqualificazione energetica della copertura, da realizzare nel rispetto della normativa tecnica di settore, dovrà essere inviata una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato. Si specifica che deve essere realizzato uno strato di ventilazione di congruo spessore con lo scopo di migliorare il comportamento termoigrometrico complessivo dell’edificio, nonché di assicurare sulla copertura un’adeguata sezione di ingresso dell’aria e di uscita.

È possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la realizzazione di coperture termo-isolanti tali da garantire un miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato interessato dei fabbricati interessati dall’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico.

Possono essere ammesse al contributo, per la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti, le seguenti voci di spesa:

  • rimozione manto di copertura esistente (ove necessario);
  • fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato interessato;
  • opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario);
  • oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

Per la realizzazione di un sistema di aerazioni connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria), possono essere ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:

  • fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura;
  • fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione del fabbricato interessato;
  • opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario).

Per tutti gli interventi descritti sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione ed alla presentazione della Proposta, direzione
lavori e collaudi.

È possibile far rientrare tra le spese ammissibili anche l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nella sua totalità o anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Bando Parco Agrisolare - presentazione domande

Le agevolazioni previste dal Bando Parco Agrisolare sono concesse secondo una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Le proposte, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00:00 del 27 ottobre 2022.

A ciascuna Proposta correttamente compilata e inviata tramite il Portale, viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse all’ammissione al contributo.

Le Proposte inviate saranno valutate dal GSE secondo una procedura a sportello, ovvero mediante la selezione, secondo l’ordine cronologico di invio, delle Proposte che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando e sulla base delle risorse finanziare disponibili. Il GSE avvia il processo di valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti, al fine di:

  • verificare il corretto caricamento dei dati nel Portale;
  • accertare la completezza documentale utile alla valutazione della Proposta;
  • esaminare la documentazione inviata, nel rispetto del quadro normativo in vigore al momento dell’invio della Proposta e di quanto previsto dal Bando Agrisolare;
  • appurare la congruenza delle informazioni fornite e dei dati dichiarati rispetto a quanto effettivamente riscontrabile dalla documentazione allegata;
  • verificare il possesso dei requisiti del Soggetto Beneficiario così come definiti dal bando Agrisolare.

Il GSE, a conclusione del processo di valutazione, provvede a comunicare con un provvedimento espresso l’esito dell’istruttoria al Soggetto
Beneficiario.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare al GSE, attraverso il portale dedicato, l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari entro 30 giorni dalla data di inizio dell’intervento, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale.

I Soggetti Beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei destinatari delle risorse, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del Soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

 

Bando Parco Agrisolare - considerazioni/conclusioni

Il Bando Parco Agrisolari prevede che gli eventuali contributi riconosciuti possano essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento; e possano essere, altresì, cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

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