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Credito d’imposta sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro

Se ne è parlato tanto negli ultimi giorni, in attesa che il Decreto Rilancio potesse rivedere le agevolazioni per gli adeguamenti delle aziende ai nuovi protocolli di sicurezza sul lavoro.

Effettivamente ci sono novità in merito.

Il maxi decreto economico di maggio va di fatto ad eliminare il primo bonus di sanificazione, che prevedeva una detrazione sul credito d’imposta 2020 pari al 50% per le spese sostenute dalle aziende in tema di sicurezza.

Primo punto: semplificare

La nuova bozza mira anzitutto a semplificare le procedure, che in un momento di incontestabile emergenza come quello che tutti stiamo vivendo rappresentano uno scoglio insormontabile.

NO quindi alla necessità di attendere il varo del decreto attuativo MEF e MISE per l’avvio del credito d’imposta: la parola chiave è snellire, spazzando via scartoffie e burocrazie che rallentano l’erogazione urgente.

Cosa cambia rispetto al primo bonus sanificazione?

L’accesso a credito d’imposta, secondo la nuova bozza del decreto economico, alza la soglia degli importi rimborsabili al 60% contro il precedente 50%.

Il bonus copre investimenti fino a un tetto massimo di 60.000 euro, ben di più rispetto ai 20.000 previsti dal primo bonus sanificazione.

Il plafond totale stanziato ammonta a 200 milioni di euro.

A chi spetta e quali sono le spese ammissibili

A differenza del primo bonus sanificazione, mai decollato per assenza del decreto attuativo, questa nuova versione include un elenco ben dettagliato dei soggetti beneficiari e delle spese ammissibili.

Possono quindi accedere al credito d’imposta per la sanificazione tutti i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi, purché civilmente riconosciuti.

Queste le spese ammissimibili:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, a patto che risultino conformi alla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di altri tipi di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, purché conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea. Sono incluse anche eventuali spese di installazione
  • l’acquisto di dispositivi validi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale: barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

All’Agenzia delle Entrate spetta ora il compito di pubblicare le regole operative per ottenere il bonus: dalla data di approvazione del decreto avrà 30 giorni per farlo.

Si aggiunge un nuovo Bonus: detrazioni fino all’80% sui lavori di adeguamento dei locali

Una interessante novità riguarda invece i lavori strutturali eventualmente necessari per adeguarsi ai nuovi protocolli: si può detrarre fino all’80% degli investimenti per arredi, tecnologie e lavori edilizi, fino a un tetto massimo di 80mila euro per impresa.

Questo bonus è, fra l’altro, cumulabile anche con altre agevolazioni.

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