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Imprese dell'economia sociale 2022: incentivi per le imprese

Impresa dell'economia sociale 2022

 “Imprese dell’economia sociale” 2022 è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

A partire alle ore 12 del 13 ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale” con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con qualifica di onlus.

Con l’incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale.

Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.

Ecco cosa troverai in questo articolo

Imprese dell'economia sociale 2022 - beneficiari

Per la misura Imprese dell’economia sociale 2022 sono ammissibili:

  • le imprese sociali, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
  • le cooperative sociali e i loro consorzi, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese;
  • le società cooperative aventi qualifica di ONLUS;
  • le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del bando.

Alla data di presentazione della domanda per la misura Imprese dell’economia sociale 2022, i soggetti richiedenti devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o
    sottoposte a procedure concorsuali;
  • avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese; i predetti soggetti devono dimostrare la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano.

  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B;
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti coproponenti.

In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i  proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:

  • la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
  • l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

Imprese dell'economia sociale 2022 - programmi ammissibili

Sono ammissibili alla agevolazione Imprese dell’economia sociale 2022 i programmi finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese che prevedano:

  • la realizzazione di investimenti produttivi, ivi compresi quelli che, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, presentano un carattere innovativo in termini di impatto sociale ovvero di sostenibilità ambientale;
  • l’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità.

I programmi possono essere presentati anche in collaborazione con centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d’impresa e devono essere:

  • compatibili con le rispettive finalità statutarie;
  • organici e funzionali all’attività esercitata;
  • avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, cioè la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento;
  • ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Il Ministero può autorizzare proroghe del termine per la realizzazione dell’investimento, per una durata complessivamente non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria
    prima dello scadere del predetto termine. 

I programmi per la misura Imprese dell’economia sociale 2022 devono presentare le spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00 fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai Regolamenti applicabili. 

Qualora presentati congiuntamente e fermi restando i predetti limiti minimo e massimo, ciascun coproponente deve presentare un programma comportante spese ammissibili non inferiori a euro 50.000,00.

I programmi di investimento per la misura Imprese dell’economia sociale 2022 finalizzati alla realizzazione di investimenti produttivi, devono prevedere:

  • la creazione di una nuova unità produttiva;
  • l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;
  • una riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
  • la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento. 

I programmi della misura Imprese dell’economia sociale 2022 finalizzati all’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità devono risultare comunque funzionali alla creazione o allo sviluppo delle imprese e devono prevedere spese direttamente connesse all’assunzione di nuovi lavoratori con disabilità.

 

Imprese dell'economia sociale 2022 - spese ammissibili

Nella misura Imprese dell’economia sociale 2022, con riferimento ai programmi finalizzati alla realizzazione di investimenti produttivi, sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle seguenti categorie, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
  • fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Le predette spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 

Non sono ammissibili alle agevolazioni per la misura Imprese dell’economia sociale 2022 le spese:

  • relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
  • per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
  • effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
  • relative a commesse interne;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
  • di importo unitario inferiore a euro 500,00.

Nei limiti del 20% delle spese di investimento sono ammissibili, in quanto funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, le seguenti spese:

  • spese di funzionamento relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci, servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting, utenze;
  • spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
  • spese per consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, nonché per l’acquisizione dei servizi forniti da centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d’impresa;
  • oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
  • spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.

Con riferimento ai programmi funzionali all’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità sono ammissibili le spese connesse all’assunzione di nuovi lavoratori con disabilità e rientranti nelle categorie di seguito indicate:

  • costi da sostenere per l’adeguamento dei locali ove viene svolta la produzione ovvero erogato il servizio;
  • costi da sostenere per l’adeguamento o l’acquisto di attrezzature o l’acquisto e la validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
  • costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all’assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
  • costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
  • costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione.

Imprese dell'economia sociale 2022 - agevolazione prevista

La misura Imprese dell’economia sociale 2022 prevede il finanziamento agevolato, il quale deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice. 

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. 

Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo
massimo del 56%.

Il finanziamento agevolato, che può essere assistito da idonea garanzia, è concesso con le seguenti caratteristiche:

  • tasso d’interesse pari allo 0,50 per cento annuo;
  • durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
  • rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Al finanziamento agevolato è associato un contributo non rimborsabile il cui importo varia in funzione della tipologia di investimento proposto, della dimensione d’impresa e dell’ubicazione del programma agevolato.

Imprese dell'economia sociale 2022 - presentazione domande

Le agevolazioni della misura dell’ Imprese economia sociale 2022 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Le domande di agevolazione possono essere presentate, condizionatamente alla stipula della Convenzione, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo disponibile nell’apposita sezione “Imprese sociali” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it, redatte in formato elettronico e compilate secondo lo schema reso preposto.

 

Imprese dell'economia sociale 2022 - considerazioni/conclusioni

Concludiamo con una citazione di John Maynard Keynes “Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri.”

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