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Superbonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche: come funziona

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La misura “Incentivi finanziari per le imprese turistiche – IFIT” finanzia la riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive attraverso l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione antisismica, la realizzazione di piscine termali, la digitalizzazione, il restauro e la ristrutturazione edilizia.

L’incentivo è gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero per il Turismo con l’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 relativo, appunto, al Bando per credito d’imposta 80% e fondo perduto. L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e prevede una dotazione complessiva è di 600 milioni di euro.

L’incentivo rappresenta l’opportunità per le aziende del settore di compiere un salto di qualità soprattutto in termini di sostenibilità, sicurezza, efficienza energetica. E questo grazie ad un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per la riqualificazione di strutture alberghiere (o superbonus 80%), a cui si aggiunge un contributo a fondo perduto – slegato dal tax credit – che può arrivare fino a 100 mila euro.

Gli incentivi potranno essere richiesti per gli interventi attuati dalla data di entrata in vigore del decreto e per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020, a condizione che non siano ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021), e fino al 31 dicembre 2024.

A partire dall’attivazione della procedura, le imprese avranno 30 giorni di tempo per presentare le istanze. Entro 60 giorni dopo tale scadenza, il Ministero del Turismo pubblicherà online l’elenco dei beneficiari.

Ecco cosa troverai in questo articolo

Superbonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche: destinatari

Le agevolazioni sono rivolte a un ampio ventaglio di destinatari della filiera turistica: alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritte al registro delle imprese
  • gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento
  • essere in regola con la verifica della regolarità contributiva, DURC
  • essere in regola con la normativa antimafia
  • essere in regola sotto il profilo fiscale

Questi requisiti devono essere mantenuti fino a cinque anni dopo l’erogazione del pagamento finale, pena la perdita del diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi.

Superbonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche: interventi

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, inclusi il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati
  • realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali);
  • Spese per la digitalizzazione delle strutture;
  • acquisto di mobili

Il 50% delle risorse stanziate è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il 40% è invece destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

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Superbonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche: spese ammissibili

Relativamente agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, sono ammissibili le spese per gli interventi di cui all’articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 sono ammissibili:

  1. qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;
  2. le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio.

Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.

Relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, sono ammissibili le spese per:

  1. sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
  2. interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
  3. realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili;
  4. sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  5. sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.
Relativamente agli interventi edilizi sono ammissibili le spese per:
  1. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
  2. ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
  3. modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
  4. realizzazione di balconi e logge;
  5. servizi igienici;
  6. sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
  7. sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
  8. installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
  9. installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Relativamente alla realizzazione di piscine termali, sono ammissibili le spese per:

  1. la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
  2. la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;

Relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, le spese per:

  1. vasche per balneoterapia;
  2. apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
  3. attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
  4. attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
  5. realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.
Relativamente agli interventi di digitalizzazione sono ammissibili le spese per:
  1. acquisto di modem, router e impianti wifi; realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
  2. acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
  3. acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  4. creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
  5. acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
  6. acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
  7. acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
  8. acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, sono ammissibili le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.

Rientrano nell’agevolazione, infine, le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

Superbonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche: agevolazioni

Sono previste due forme di incentivo:

  1. Credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili (o superbonus), utilizzabile solo in compensazione dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari)
  2. Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro. Il contributo viene erogato con bonifico bancario in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi. È tuttavia possibile ottenere un anticipo fino al 30% dell’importo totale.  

Il contributo a fondo perduto può essere aumentato:

  • fino a ulteriori 30.000 euro se almeno il 15% delle spese sono destinate alla digitalizzazione e innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica
  • fino a ulteriori 20.000 euro per le imprese con i requisiti previsti dall’art 53 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Più precisamente: per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone costituite per almeno il 60% da giovani fino a 35 anni; per le società di capitali con almeno i due terzi quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani; per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo
  • fino a ulteriori 10.000 euro per le imprese con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a patto che non venga superato il limite di spesa ammissibile per gli interventi. Non risultano invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Inoltre, per le spese ammissibili indicate all’articolo 5 dell’Avviso è possibile ottenere il finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 (modalità di funzionamento del Fondo Nazionale Efficienza Energetica), a condizione che almeno il 50% di queste spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regime “de minimis”, come previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione con F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto sarà invece accreditato direttamente sul conto bancario dei beneficiari a fine interventi.

Superbonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche: presentazione domande

La domanda può essere presentata dalle 12.00 del 28 febbraio alle 17.00 del 30 marzo 2022.

È necessario:

  • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
  • accedere all’area riservata per compilare online la domanda

Inoltre bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della procedura online viene assegnato un protocollo elettronico.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione. Nei 30 giorni successivi all’apertura dello sportello è possibile eventualmente modificare o integrare una domanda già presentata. In questo caso verrà attribuito un nuovo protocollo e un nuovo ordine cronologico.

Dopo la verifica delle domande, entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello, Invitalia pubblicherà la graduatoria delle richieste ricevute.

Superbonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche: conclusioni

Non ci resta che concludere con una massima di John Maynard Keynes: ​“Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri”.

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