Quali sono le iniziative ammissibili in “nuove imprese a tasso zero”
Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:
– alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
– alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
– al commercio e al turismo;
alle attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:
– la filiera turistico-culturale, intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
– l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
La trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 1, lettera a) è costituita da qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all’articolo 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei mesi.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese:
costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
c) costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonché nel
decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 10, comma 4, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese necessarie alle finalità del programma di investimento sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fi siche ai sensi dell’articolo 5, comma 3.
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
suolo aziendale;
fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
brevetti, licenze e marchi;
formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto;
consulenze specialistiche
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al settantacinque per cento della spesa ammissibile.
Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso.
Il finanziamento agevolato è assistito dalle garanzie previste dal codice civile acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare per un valore non superiore all’importo del finanziamento concesso, nonché da privilegio speciale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 13, lettera g) , del presente regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d’impresa;
b) capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
e) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, con particolare riferimento all’equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili.
Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda è attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con il provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2, con il quale il Ministero fornisce, altresì, le ulteriori indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fi ni dell’accesso alle agevolazioni.
Le domande di agevolazione, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perché possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza o di completamento della stessa.
Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla sua conclusione, l’esito dell’istruttoria di cui al comma 1 al soggetto che ha presentato domanda, richiedendo contestualmente l’eventuale ulteriore documentazione necessaria, anche ai fi ni della successiva verifica tecnica sulla funzionalità del programma di investimento e sulla pertinenza e congruità delle spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero dal completamento della documentazione eventualmente necessaria ai fi ni dell’ammissione alle agevolazioni.
Nel caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell’articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ALCUNE FAQ
Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie reali?Il finanziamento agevolato deve essere assistito da privilegio speciale, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso.
Per i programmi di investimento che prevedono l ‘acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, qualora il privilegio non sia acquisibile nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo del finanziamento agevolato non coperto da privilegio.
Laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell’intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione – rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. – a favore del Soggetto gestore e redatta in base allo schema che verrà reso disponibile, fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca.
A titolo esemplificativo:
Programma degli investimenti
Ristrutturazione sede | €50.000,00 |
Macchinari, impianti e attrezzature (nuovi di fabbrica) | €80.000,00 |
Programmi informatici | €2.200,00 |
Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione | €2.000,00 |
Brevetti, licenze e marchi | €10.000,00 |
Formazionespecialistica dei socie dei dipendenti delsoggetto beneficiario | €7.500,00 |
Consulenze specialistiche | €5.000,00 |
TOTALE INVESTIMENTO | €156.700,00 |
FINANZIAMENTO CONCESSO | €117.525,00 |
Nel caso in cui l’immobile sede dell’iniziativa sia di proprietà del beneficiario il quadro generale sarà:
iscrizione privilegio speciale su beni mobili per € 117.525,00;
iscrizione privilegio speciale sul bene immobile da ristrutturare per € 117.525,00.
a. 1. Nel caso in cui l’immobile sede dell’iniziativa sia di proprietà di terzi il beneficiariopotràoptareperunodeiseguentiquadrigarantuali:
b.1. iscrizione privilegio speciale su beni mobili per € 117.525,00
iscrizione ipoteca su immobile di terzi o su altro immobile del beneficiario per un valore pari a € 37.525,00 (differenza tra finanziamento concesso e valore dei beni mobili oggetto di privilegio), oppure fideiussione – rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii di € 37.525,00 (differenza tra finanziamento concesso e valore dei beni mobili oggetto di privilegio).
Oppure:
b.2.
iscrizione privilegio speciale su beni mobili acquistati per € 117.525,00 iscrizione ipoteca su immobile di terzi o su altro immobile del beneficiario per un valore, a titolo esemplificativo, pari a € 20.000,00 (pari al valore cauzionale del bene su cui viene iscritta ipoteca) e fideiussione. rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii, per un valore pari a € 17.525,00 (quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca). In caso di agevolazione di spese di acquisto di immobili e/o costruzione, su terreno di proprietà, è obbligatoria l’iscrizione del privilegio speciale sul bene immobile.
Per quanto tempo i beni agevolati sono vincolati all’esercizio dell’attività? Devono figurare nell’attivo di bilancio per almeno tre anni dopo il completamento del programma di investimenti.
Per quanto tempo deve essere svolta l’attività ammessa alle agevolazioni?
Per almeno tre anni dopo aver completato il programma di investimenti.
Le attività di ristorazione rientrano nel settore “turismo”?
Le attività di somministrazione si definiscono imprese turistiche solo se fanno parte dei sistemi turistici locali (STL), istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.
Come avviene l’erogazione delle agevolazioni?
Le agevolazioni vengono erogate dietro presentazione di stati di avanzamento lavori, a fronte di titoli di spesa quietanzati. In alternativa, è possibile optare, con riferimento all’intero Programma degli Investimenti e senza possibilità di modificare la scelta effettuata, per l’erogazione delle quote di finanziamento agevolato sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, nel qual caso la società beneficiaria sarà tenuta ad aprire, presso una banca che abbia preventivamente aderito alla Convenzione “MISE – ABI – Invitalia”, un apposito conto corrente bancario da utilizzare nell’attuazione dell’intervento finanziato (“Conto Vincolato”). È possibile presentare un massimo di 3 stati di avanzamento lavori, di cui il primo non inferiore al 25% delle spese ammesse e l’ultimo non inferiore al 10% delle stesse.
Le agevolazioni possono essere anticipate?
Sì, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, l’impresa può richiedere una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dalla realizzazione del programma di investimenti e fino a un massimo del 25% del finanziamento concesso. In questo caso, dovrà presentare idonea fideiussione a favore di Invitalia di pari importo, rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. l06 del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.
L’eventuale richiesta di anticipo implica la successiva rendicontazione dietro presentazione di stati di avanzamento lavori, a fronte di titoli di spesa quietanzati, precludendo quindi la possibilità di usufruire della Convenzione “MISE – ABI – Invitalia”.
In quanto tempo deve essere completato il programma degli investimenti? Entro i termini stabiliti dal contratto di finanziamento (che non possono superare 24 mesi), salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi.
Come si stabiliscono le date di avvio e di ultimazione degli investimenti?
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale circostanza si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori, come la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio degli investimenti. Per data di ultimazione si intende quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. A tal proposito va specificato che, in caso di interventi di manutenzione dell’immobile, la data di avvio del Programma va intesa coincidente con la data del protocollo di presentazione della documentazione attestante l’inizio dei lavori (a titolo esemplificativo C.I.L., C.I.L.A., S.C.I.A. o documentazione equipollente). Fanno eccezione i casi in cui nel documento sia indicata esplicitamente una data di inizio lavori diversa e successiva rispetto a quella di deposito. Si precisa che, nei casi in cui la beneficiaria abbia ottenuto il “permesso a costruire”, la data di rilascio dello stesso non sancisce l’avvio dell’investimento in quanto detto permesso comporta l’obbligo di deposito della C.I.L.
Quali titoli di disponibilità devo avere sui locali?
Oltre alla proprietà, è ammesso l’affitto con un contratto regolarmente registrato, di durata non inferiore a quella del finanziamento agevolato. Il titolo di disponibilità dei locali deve garantire l’uso esclusivo dei beni agevolati e, pertanto, deve riguardare unità immobiliari catastalmente individuabili. Non è ammesso il comodato d’uso.
Quali spese non sono ammesse alle agevolazioni?
Non sono ammesse le spese per:
beniacquisiticonilsistemadelc/visione,dellalocazionefinanziaria,delleasing e delleaseback
investimentidimerasostituzionediimpianti,macchinarieattrezzature
ilcosiddetto“contrattochiaviinmano”
commesseinterne
macchinari,impiantieattrezzatureusati
costi diesercizio
spesenotarili
scorte,tasseeimposte(l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è da esso stesso recuperabile)
Importante: le aree ludiche, sale per feste, aree giochi, asili nido, baby parking ed in genere il settore dell’intrattenimento per bambini, rientrano a pieno titolo.
HAI BISOGNO DEL PARERE DI UN ESPERTO?
Spesso in fase di avviamento di una startup è lecito avere dei dubbi o perplessità anzi, guai se non fosse così. Le domande sono molte e pur avendo la sensazione che, le risposte sia facile trovarle nell’era in cui viviamo “quella dell’informazione” tuttavia non è così.Il dubbio è sull’attendibilità di chi le fornisce, sulla mancanza di profilazione alle specifiche esigenze, la mancanza di esperienze reali nel settore, la generalizzazione del consiglio.
I consigli di professionisti tuttologhi non funzionano più occorre incaricare chi ha gli stessi vostri obiettivi.
Su prenotazione è possibile ricevere una consulenza personalizzata direttamente con Salvatore Papa.
Finalità:
– valutazione prerequisiti personali e dei soci
– analisi dell’idea e potenzialità di successo
– valutazioni opportunità e migliori performance
– pre analisi fattibilità
– valutazione budget investimento complessivo
– consulenza sullo strumento finanziario più adatto e veloce in relazione al tuo caso specifico
– supervisione e controllo stato d’avanzamento della pratica