La legge è chiara ed i termini sono questi:
dal 1° gennaio 2019, scatta l’obbligo di emettere, ricevere ed archiviare fatture elettroniche per tutte le imprese (incluse le società sportive dilettantistiche), le associazioni (di ogni tipo, compresi i futuri ETS) ed i liberi professionisti.
Cosa prevede quindi la legge in relazione alle prestazioni per attività educative e culturali, e se sono soggette ad iva.
C’è l’obbligo della fattura e qual’è il regime iva applicato se, un associazione no profit operante nel settore educativo effettua servizi per la scuola, o vince un banco con un progetto?
In particolare c’è esenzione o no?
Riporto al riguardo uno stralcio degli articoli relativi all’argomento.
Art. 10 n. 20, D.P.R. 633/1972 indica che sono esenti dall’imposta:
20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; […]
Art. 148, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
3) Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La circolare n. 22/E/2008, emessa dall’Agenzia delle Entrate, in tema di regime di esenzione dall’Iva sulle prestazioni didattiche previste dell’articolo 10, n. 20, del D.p.r. 633/1972, a seguito di recenti modifiche legislative, riepiloga quali sono oggi le condizioni necessarie per poterne usufruire. La circolare precisa che l’esenzione Iva spetta al verificarsi di due requisiti:
a) le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale
b) le prestazioni anzidette devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Sul sito ufficiale dell’agenzia delle entrate è possibile reperire tutti i dettagli della legge e fare tutti gli approfondimenti.
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