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Cos’è il regime forfettario?

Anche nell’anno 2021 sarà confermato il regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità nel 2016. Quest’ultima sanciva che le persone che iniziano una nuova attività hanno la possibilità di aderire al regime forfettario, riducendo l’aliquota d’imposta al 5% per i primi 5 anni di attività e 15% nei successivi qualora si mantengano i requisiti per l’accesso al regime forfettario. Vediamo in questo articolo come le prospettive di un regime forfettario per l’impresa possano incidere sulla scelta del bando “Resto al Sud”.

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Ecco cosa troverai in questo articolo

Requisiti di ammissione al regime forfettario (oggettivi e soggettivi)

Vediamo quali sono i 3 requisiti base per l’ammissione al regime forfettario d’impresa.

  • Il primo requisito fondamentale per l’adesione al regime forfettario è non aver avuto nessuna attività negli ultimi 3 anni. La circolare n.17/E/2012 sancisce che i 3 anni non sono relativi al periodo d’imposta ma alla data esatta dell’ammissione al regime forfettario. Quindi se per esempio ho cessato un’attività a giugno 2018, ad oggi, ad agosto 2021 posso aderire al regime forfettario se decidessi di avviare un’impresa.
  • Il secondo requisito fondamentale è che questa nuova attività che andremo a costituire e per la quale sarà richiesta l’adesione al regime forfettario non deve essere un continuum di un’altra attività per la precisione non deve essere una “mera prosecuzione” di un’altra attività. Con questo termine il legislatore ha voluto porre l’accento sul fatto che non si può appartenere al regime forfettario se per la nuova attività già si dispone di beni (mezzi di produzione), risorse (locale in affitto nello stesso luogo), conoscenze (se si è stati anche lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o collaboratore dell’attività per più di un anno e mezzo). Hanno una clausola esclusiva alla regola di “mera prosecuzione” le attività che in precedenza svolgevano obbligatoriamente l’esercizio di arti o professioni.
  • Il terzo requisito per l’adesione al regime forfettario consiste nella prosecuzione dell’attività altrui con ricavi non superiori ai 65.000 euro. Rientrano nel regime con imposta al 5% per i primi 5 anni e 15% nei futuri tutte quelle attività (per le quali vale la regola del regime forfettario) le cui somme di ricavi e compensi fatti prima dell’adesione al regime forfettario, non superino i 65.000 euro.

Un altro requisito che possiamo dichiarare come accessorio al terzo consiste nel non superare la soglia dei 20.000 euro per sostenere le spese per personale dipendente, quest’ultima novità è stata introdotta già dalla legge di bilancio del 2019 la quale fissava il tetto massimo a 5.000 euro. Questo requisito accessorio è stato alleggerito per favorire le pratiche e le assunzioni lavorative per le aziende.

La cosa più interessante di questa nuova riformulazione del regime forfettario è il vantaggio che potrebbe averne un imprese che aderisce al progetto “Resto al Sud” poiché introduce delle novità interessanti sull’IVA. Come siamo già a conoscenza, nel programma Resto al Sud, l’IVA non è finanziabile per ovvie ragioni, però grazie al cambio di regolamentazione sul regime forfettario, tutte le attività che rientrano nei requisiti di accesso sia oggettivi che soggettivi sono esclusi dall’addebito IVA sulle cessioni e sugli acquisti, dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA e non sono obbligati a presentare una dichiarazione IVA annuale né registrare fatture emesse o elettroniche.

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I coefficienti di redditività per il calcolo del regime forfettario

I coefficienti di redditività ci permettono di calcolare se la nostra attività d’impresa può aderire al regime forfettario, per individuare questo coefficiente è fondamentale effettuare la seguente operazione. Si prende l’intero ammontare di fatturato lordo e si calcola la percentuale relativa al coefficiente di attività assegnato a quella tipologia di codice Ateco e si ottiene la somma di reddito al lordo dei costi che ci dirà se possiamo aderire o meno al regime forfettario.

Ad esempio, se prendiamo l’attività di servizio alloggio e ristorazione che hanno un 40% di coefficiente di redditività, il calcolo da fare sarà il seguente, un fatturato lordo di 40.000 euro a cui dobbiamo togliere il 40% di reddito lordo che sarà pari a 16.000 euro e dove i costi dell’attività saranno pari a 24.000 euro, si capisce che quest’attività rientra a pieno nel regime forfettario data la bassa soglia di profittabilità.

Le attività a cui hanno assegnato il 40% del coefficiente di redditività sono: le industrie alimentari e delle bevande, commercio ambulante di alimenti e bevande, commercio al dettaglio e all’ingrosso (non rientra nelle categorie d’impresa che possono essere costituite con Resto al Sud) e infine le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (come abbiamo visto nell’esempio).

Al 54% troviamo il commercio ambulante di altri prodotti, al 62% gli intermediari del commercio mentre al 67% tutte le altre attività economiche ad esclusione di quelle precedenti e di poche altre che hanno un coefficiente di redditività più elevato, mi riferisco alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, dei servizi finanziari e assicurativi che hanno un coefficiente fissato al 78%, più alto di questo coefficiente risulta per ultimo quello delle costruzioni e attività immobiliari che fissa la percentuale al 86%.

Quali sono gli obblighi

L’adesione al regime forfettario comporta l’obbligati al rispetto di alcune regolamentazioni, come la conservazione di fatture di acquisto e di bollette doganali, certificare i corrispettivi, evitare il rischio frode con il Reverse Charge (anche detta inversione contabile che permette un applicazione dell’Iva senza che vi sia possibilità di sfuggire al pagamento di quest’ultima), oltre anche al caso d’acquisto di beni o servizi intracomunitari superiori ai 10.000 euro per i quali c’è l’obbligo di registrazione al VIES (ci riferiamo al sistema elettronico di scambio di dati sull’Iva tra membri della comunità europea).

 

Chi non può accedere pur avendo un’attività

Vengono escluse dal regime forfettario tutte le attività che detengono un regime Iva speciale. Alcuni esempi: il settore agricolo e la pesca, commercio di fiammiferi, Sali e tabacchi, edicole, rivendita biglietti di trasporto pubblico, agenzie di viaggio e turismo, attività sportive, agriturismi, venditori a domicilio, rivenditori beni usati, rivenditori di oggetti d’arte, oggetti d’antiquariato o collezione, gestori dei servizi di telefonia pubblica ed infine le attività come demolitori auto e depositi cascami.

Come si integra all’interno del programma Resto al Sud

I vantaggi nell’introduzione del regime forfettario 2021 e il programma di resto al sud sono evidenti, infatti notiamo come l’applicazione dell’iva per le nuove società (ma anche già costituite) che aderiscono al regime forfettario venga meno e sia un grande vantaggio nell’adesione del programma.

Si ricorda infatti che l’Iva non è finanziata dal programma ma appunto potrebbe essere esclusa dal pagamento in questo anno solare con questo nuovo regime forfettario qualora vengano rispettati i requisiti che abbiamo prima citato.

Può diventare un ulteriore vantaggio anche per l’acquisizione del personale dato che la soglia per l’adesione (come visto in precedenza) si è abbassata a 30.000 euro totali rispetto alla somma destinata ai lavoratori dipendenti.

Esempio: Una ditta individuale potrà ricevere un finanziamento di 60.000,00 euro iva inclusa, restituirà solo il 50% ed avrà la possibilità di investire fino a 49.180.32 euro circa. 

Conclusioni

In conclusione, il nostro consiglio è quello di aderire al regime forfettario se vi sono requisiti e condizioni, essere capaci di integrare questi vantaggi con il programma di Resto al Sud sarebbe un ottimo mezzo per iniziare ad avviare la propria attività entro quest’anno.

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